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Divorzio

Diritto di Famiglia

L’avvocato Anna Russo presta la propria attività nei procedimenti di DivorzioAssegno divorzile

Il divorzio è l'istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.

Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:

divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.

La
causa prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. Per la decorrenza dei tre anni non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento del Tribunale.

Il divorzio può quindi essere richiesto:

in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice; caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;.
In entrambi i casi, tra la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e la proposizione della domanda di divorzio devono comunque essere trascorsi almeno tre anni.

Con il divorzio,
vengono meno i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio (artt. 51, 143, 149 c.c.), viene meno la comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. (se già non è accaduto in sede di separazione), cessa la destinazione del fondo patrimoniale (art. 171 c.c.) e viene meno la partecipazione dell'ex coniuge all'impresa familiare (art. 230 bis c.c.), marito e moglie mutano il loro precedente status di coniuge e possono contrarre nuove nozze.
In caso di morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non avrà alcun diritto sull'eredità. Egli potrà solo riceverne una quota se è titolare dell'assegno alimentare o dell'assegno divorzile. Non potrà invece ricevere nulla se l'assegno divorzile è stato versato in un'unica soluzione.

Assegno divorziale
Nel caso di divorzio giudiziale, qualora non vi sia accordo tra i coniugi sui rapporti patrimoniali, il Tribunale può riconfermare le decisioni già adottate in sede di separazione, oppure - a seguito delle prove prodotte dalle parti o dei controlli tributari disposti dallo stesso giudice per valutare la capacità contributiva di ciascun coniuge - può stabilire in merito all'eventuale assegno divorzile e all'affidamento e mantenimento dei figli.

Non si può in alcun modo disporre in ordine alle proprietà esclusive dei coniugi e gli acquisti effettuati autonomamente dall'uno o dall'altro, né i beni di carattere "personale", così come individuati dalla legge, fatto salvo il caso dell'assegnazione dell'abitazione familiare al coniuge affidatario esclusivo della prole, anche se non proprietario del bene.

La natura dell’assegno divorziale è complessa, questo infatti può cumulare in sé una componente assistenziale, per cui è necessario valutare il pregiudizio che può causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale; una componente risarcitoria, per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura del rapporto; una componente compensativa, per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.
L'assegno può essere concesso quando sussista una di queste tre componenti.

Normalmente, il versamento dell'assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi poiché questi ha
diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
L'assegno deve essere versato dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, ma può essere richiesto pure successivamente, se le condizioni di vita di uno dei divorziati lo richieda (nell'ipotesi della sussistenza di un oggettivo stato di bisogno).
L'assegno può essere oggetto di rinuncia, ma anche in questo caso, se sopraggiunge uno stato di bisogno, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale.

L'assegno divorzile può essere versato mensilmente, oppure liquidato in una sola soluzione, previo accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
Qualora sia liquidato in un'unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste di natura economica, che sono ritenute dalla legge stessa improponibili. In tal caso il coniuge non potrà vantare alcun diritto neanche in ambito successorio.
Qualora l'assegno venga versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell'ex coniuge, potrà ottenere una quota dell'eredità proporzionale alla somma percepita con assegno mensile e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa.

L'assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce passa a nuove nozze o qualora colui che è obbligato a versarlo muore o fallisce.

Qualora
l'obbligato non versi l'importo stabilito è possibile agire esecutivamente nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), per ottenere ciò che è dovuto.
Inoltre, al fine di tutelare il legittimo diritto riconosciuto con sentenza, è possibile richiedere idonea garanzia di natura reale o personale, oppure il sequestro di beni del coniuge obbligato.
Nel caso di mancato pagamento dell'assegno, può essere soggetto a pignoramento anche lo stipendio o la pensione.


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